Bonus casa: agli eredi possono spettare alcune detrazioni in qualche caso specifico e particolare, ecco quale.
Nel contesto delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, la detrazione fiscale rappresenta un importante strumento a disposizione dei contribuenti. Tuttavia, quando si tratta di successioni ereditarie, sorgono interrogativi rilevanti sul trasferimento delle quote di detrazione non ancora utilizzate. L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, ha fornito aggiornamenti essenziali sulle condizioni in cui l’erede può fruire delle detrazioni residue legate a interventi edilizi su immobili ereditati.
Le regole per il trasferimento delle detrazioni edilizie in caso di successione
In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto spese per la ristrutturazione di un immobile, la normativa vigente – in particolare l’articolo 2, comma 5, della legge 289/2002 – stabilisce che le quote di detrazione fiscali non ancora usufruite possono essere trasferite agli eredi, ma a una condizione fondamentale: l’erede deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Ciò significa che l’erede deve avere a disposizione il bene per un uso personale, anche saltuario, senza concederlo in locazione o comodato d’uso.
Questo principio è stato recentemente ribadito e interpretato dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha chiarito come la locazione dell’immobile a terzi comporti la perdita del diritto a continuare a fruire delle detrazioni residue. La Cassazione ha evidenziato che, se il beneficiario originario può godere della detrazione anche in caso di locazione, lo stesso non si applica all’erede, il quale deve avere un rapporto personale e diretto con l’immobile per mantenere il beneficio.

Bonus casa e detrazioni agli eredi – progettohumus.it
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/2023, ha ulteriormente specificato che la detenzione materiale non deve necessariamente sussistere nell’anno in cui si apre la successione. Se l’immobile è locato o concesso in comodato al momento dell’apertura della successione e nessun erede ne ha la disponibilità, la detrazione per quell’anno non spetta. Tuttavia, qualora in anni successivi uno o più eredi acquisiscano la detenzione diretta dell’immobile, possono beneficiare delle quote residue di detrazione relative a quegli anni.
Questa interpretazione consente di evitare la perdita definitiva del beneficio fiscale, purché l’immobile torni a essere utilizzato direttamente dagli eredi. Tale approccio è particolarmente rilevante in presenza di più eredi e di situazioni in cui l’immobile è temporaneamente locato.
Detrazioni edilizie: limiti e modalità di fruizione
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, fino al 31 dicembre 2024, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e può essere fruita anche negli anni successivi, qualora non utilizzata per incapienza o esonero dalla dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha semplificato gli adempimenti per ottenere il beneficio, che richiede la corretta indicazione dei dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi e l’effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale con causale specifica.
In particolare, è importante sottolineare che le detrazioni per ristrutturazioni non sono cumulabili con quelle per la riqualificazione energetica (ad esempio, l’Ecobonus), e la scelta deve essere fatta in fase di dichiarazione.
Il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione che ha portato alla sentenza sul diritto alle detrazioni degli eredi si basava anche su un presunto profilo di incostituzionalità, in quanto la legge sembrerebbe creare una disparità tra acquirenti e eredi: i primi possono subentrare nelle detrazioni anche affittando l’immobile, mentre gli eredi perderebbero il beneficio in caso di locazione.
La Corte ha però confermato la legittimità della norma, sottolineando che il beneficio fiscale è riservato a chi mantiene un rapporto personale con il bene e che non si può invocare incostituzionalità semplicemente perché la norma non corrisponde alle aspettative del contribuente.